Fabbricati rurali, domande entro il
30 settembre 2012
Prorogati i termini per la presentazione
delle domande di variazione
Comunicato dell'Agenzia del Territorio modalità presentazione domande
Decreto 26 luglio 2012 con allegati A, B e C
Circolare n. 2 del 7 agosto 2012
Allegato
1 richiesta requisito ruralità
Allegato
2 richiesta cancellazione ruralità immobili
Allegato 3
allegato tecnico
Fabbricati rurali - applicazione web
I fabbricati che rispettano i requisiti della ruralità di cui all’articolo 9 e D.L. 557/1993 dovranno essere iscritti nelle categorie catastali individuate dalla Cassazione ovvero A6 e D10 entro il 30 settembre prossimo. Lo prevede l’articolo 7 D.L. 70/2011 (decreto sviluppo) convertito in legge 12/7/2011 n. 106, che ha accolto, in pratica, la tesi già affermata della Corte di Cassazione con la sentenza a sezioni unite n. 18565 del 21/08/2009.
Scade il 30 settembre 2011 il termine per la presentazione all'Agenzia del Territorio della domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione della categoria A/6 alle abitazioni rurali o della categoria D/10 per i fabbricati rurali strumentali. Lo
ha stabilito il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14 settembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, recante "Modalità
applicative e documentazione necessaria per la presentazione della certificazione per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati".
La domanda di variazione può essere effettuata direttamente dal titolare dei diritti reali sui fabbricati o tramite soggetti incaricati, individuati fra i professionisti abilitati alla redazione
degli atti di aggiornamento del Catasto terreni ed edilizio urbano, oppure tramite le Associazioni rappresentative degli agricoltori. Sul sito dell'Agenzia del Territorio è, comunque,
disponibile un'applicazione informatica che consente la compilazione e l'invio della domanda per ottenere in
tempo reale l'assegnazione dell'identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere all'Ufficio provinciale dell'Agenzia la documentazione prevista entro i 15 giorni successivi
all'inoltro.
Ricordiamo che la richiesta di riconoscimento della ruralità per i fabbricati che soddisfano i requisiti previsti dall'art. 9 del decreto legge n. 557 del
1993 si effettua mediante presentazione di una specifica domanda, redatta in conformità al modello A, da compilarsi preferibilmente attraverso l'apposita applicazione web, allegando le previste autocertificazioni redatte
su modelli conformi a quelli del menzionato decreto ministeriale: il modello B per le abitazioni rurali e il modello C per le altre destinazioni strumentali.
La domanda di variazione, e la relativa documentazione, può essere inoltrata secondo le seguenti modalità:
È consigliato l'utilizzo dell'applicativo per la
compilazione e l'invio della domanda, che consente di ottenere in tempo reale l'assegnazione dell'identificativo numerico, con la possibilità di trasmettere all'Ufficio provinciale dell'Agenzia
la documentazione prevista entro i 15 giorni successivi all'inoltro.
Nel caso di trasmissione tramite posta elettronica certificata, il mittente deve inoltrare la documentazione esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di ciascun Ufficio
territorialmente competente.
La domanda di variazione è prodotta in duplice originale presso l'Ufficio competente; un originale viene restituito come ricevuta al medesimo soggetto che lo ha presentato. Se la domanda è
spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento, mediante fax, ovvero per posta elettronica certificata, fanno fede, ai fini della avvenuta presentazione, rispettivamente, la data di
spedizione, la data del rapporto di trasmissione del fax ovvero quella relativa all'attestato di trasmissione elettronica.
Nell'ultima versione sono previste due nuove tipologie di documento per le dichiarazioni dei fabbricati rurali:
La tipologia di documento 1 è utilizzata per le dichiarazioni di fabbricati di nuova costruzione od oggetto di interventi edilizi, per i quali sussistono i requisiti di ruralità
La tipologia di documento 2 è utilizzata per le dichiarazioni al Catasto Edilizio Urbano di fabbricati rurali già censiti al Catasto Terreni, purché costituenti unità immobiliari ovvero immobili o loro porzioni che, nello stato in cui si trovano, sono di per se stessi utili ed atti a produrre un reddito proprio, ai sensi dell’art. 13, comma 14-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (IMU).
14-ter. I fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28, devono essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
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