Tipologia 14
TIPOLOGIA 14 - Tipo Mappale per nuovo fabbricato con scorporo di corte
L’atto di aggiornamento è un tipo mappale per l’inserimento di un nuovo fabbricato in
una particella censita al Catasto Terreni, con scorporo di corte, non finalizzato a cessioni
di diritti (per una migliore definizione del lotto urbano).
TM per nuova costruzione e stralcio di area di pertinenza
(particella madre censita al CT e 2 nuovi identificativi)
Circolare n.30707 del 3/6/2009
Oggetto: Deposito atti di aggiornamento cartografico in Comune
Pervengono alla scrivente quesiti in merito alla presentazione in catasto degli atti di aggiornamento cartografico con specifico riferimento alle fattispecie connesse al deposito presso i Comuni,
in ottemperanza alle disposizioni dettate dall'articolo 30, commi 5 e 10, del testo unico dell'edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6.6.2001, n.380.
Al riguardo la scrivente ritiene di aver dato già in precedenza ogni utile indicazione necessaria.Nel merito della richiesta avanzata, si richiamano i contenuti delle seguenti comunicazioni:
Pur tuttavia, si ritiene utile fornire ulteriori indicazioni di chiarimento in merito alla questione, allegando alla presente uno schema sintetico riportanti le più frequenti casistiche.
Nell'ipotesi individuata come "A", la parte obbligata inserisce in mappa, con il documento di aggiornamento cartografico, il fabbricato individuato con l'identificativo 100b e la
relativa corte graffata. Con lo stesso documento, sono individuate due ulteriori particelle (100c e 100a), ne consegue che per il tipo in argomento è previsto il deposito presso il Comune e la
corresponsione dei tributi dovuti per la presentazione contestuale del tipo mappale e del tipo di frazionamento.
Con riferimento all'ipotesi individuata con la lettera "B", necessariamente, il tipo mappale va depositato presso l'Ente locale, in quanto si individuano un fabbricato ed una
corte con l'identificativo 100b, unitamente all'area contrassegnata con l'identificativo 100a che continua ad essere ordinariamente censita nell'ambito delle particelle di catasto terreni.
Per tale fattispecie non sono dovuti i tributi speciali connessi all'approvazione dei tipo di frazionamento, in quanto viene individuata una area residuale, mediante stralcio da particella di
maggiore dimensioni.Fa eccezione il caso in cui al tipo mappale il professionista voglia fare assumere la valenza di un tipo frazionamento ordinario; infatti in tale ultima circostanza sono
dovuti anche i tributi per tale adempimento.
Infine, per la fattispecie individuata al caso "C", i tributi speciali per l'approvazione del tipo di frazionamento non sono dovuti, in quanto trattasi in modo evidente di tipo
mappale e non è fatto obbligo del deposito presso il Comune.
Si ritiene utile rammentare che la previsione dell'equiparazione del tipo mappale al tipo di frazionamento ai fini del deposito, per le fattispecie individuate alle lettere "A" e "B", risulta
specificatamente prevista dall'art. 1 , comma 5, del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, che testualmente si riporta: " Le modalità di presentazione e trattazione dei
tipi mappali vengono uniformate a quelle previste per i tipi di frazionamento, qualora detti tipi comportino costituzione di corti urbane, previo stralcio da particelle di maggiori
dimensioni".
Gli Uffici Provinciali sono pregati di verificare che la prassi adottata sia conforme alle disposizioni sopra impartite, e le Direzioni regionali a controllarne l'esatto adempimento.