IMU 2012 :

 

ULTIME NOVITA' ED APPROFONDIMENTI PER IL PAGAMENTO

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE

 

Lo   scopo   di   questo   lavoro   è   quello   di   riepilogare   la   normativa   IMU   2012   tenendo   in considerazione il Decreto 201-2011, le ultime novità introdotte dal decreto semplificazione n. 16-2012, dalla circolare interpretativa del MEF (CM 3/DF/2012) e dal provvedimento n.74461 dell'Agenzia delle Entrate del 25 maggio 2012 (che ha introdotto il nuovo modello F24 semplificato).

BENI OGGETTO DELLA NUOVA IMPOSTA


La nuova imposta, introdotta dal 2012 dal Decreto salva-Italia n.201-2011, è applicabile ai
contribuenti che posseggono (sia in regime d’impresa che in regime privato) i seguenti beni immobili: - fabbricati compresa la prima  abitazione e la relativa pertinenza;
- aree fabbricabili; - fabbricati in corso di costruzione; - fabbricati rurali; -fabbricati
del gruppo D posseduti da imprese e non iscritti in catasto - terreni agricoli.

 

La novità più importante è rappresentata dall'abrogazione della norma che prevedeva fino
al 2011 l'esenzione dall'imposta locale per l'abitazione principale e per i fabbricati rurali.

 

I soggetti obbligati al pagamento dell'imposta sono il proprietario, i titolari del diritto di usufrutto, uso e abitazione, compreso l'ex coniuge separato che dispone della casa di abitazione. Non è invece obbligato al pagamento il soggetto nudo-proprietario.

 

Al fine di individuare bene il concetto di abitazione principale si specifica che: “per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e dove ha stabilito la residenza anagrafica”.  

 

La prima casa può appartenere inoltre a qualsiasi categoria catastale (A/1, A/8 e A/9 OVVERO ANCHE CASE DI LUSSO).

 

 

LE ALIQUOTE PREVISTE PER LA NUOVA IMPOSTA


La nuova imposta prevede in sostanza le seguenti aliquote ordinaria che potranno essere
aumentate o diminuite da parte dei regolamenti Comunali entro determinati limiti:
- ALIQUOTA ORDINARIA                                                              7,60 x  MILLE
- ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE  E PERTINENZA                  4,00 x  MILLE
- ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE              2,00 x  MILLE

 

N.B.  OGNI PROPRIETARIO DEVE APPLICARE L’ALIQUOTA IN BASE ALLA PERCENTUALE DI PROPRIETA’ SPETTANTE.


N.B. I COMUNI POSSONO AUMENTARE O DIMINUIRE  L'ALIQUOTA PER LA CASA PRINCIPALE DI  2 PUNTI E L'ALIQUOTAORDINARIA DI 3 PUNTI; INOLTRE I COMUNI POSSONO DIMINUIRE AL 1 X MILLE L'ALIQUOTA APPLICABILE AI FABBRICATI RURALI.


N.B. PER I TERRENI IL COEFFICIENTE MOLTIPLICATORE DI 110 POTRA' ESSERE APPLICATO SOLO PER COLORO CHE ESERCITANO ATTIVITA' AGRICOLA PROFESSIONALE. NEGLI ALTRI CASI OCCORRERA' UTILIZZARE IL PARAMETRO DI 135. RESTANO SOGGETTI ALL'IPEF   E ALLE ADDIZIONALI I TERRENI ESENTI DALL'IMU.

 

 INOLTRE  PER I TERRENI SONO PREVISTE LE SEGUENTI RIDUZIONI:


- NESSUNA IMPOSTA SUL VALORE DEI TERRENI FINO AD EURO 6.000;
- RIDUZIONE DEL 70% SUL VALORE ECCEDENTE I 6000 EURO E FINO A EURO 15.500;
- RIDUZIONE DEL 50% DELL'IMPOSTA SUL VALORE ECCEDENTE I 15.500 EURO E FINO AD

  EURO 25.500;
- RIDUZIONE 25% IMPOSTA SUL VALORE DEI TERRENI ECCEDENTI EURO 25.500 E FINO AD

  EURO 32.000.


IL  DECRETO SEMPLIFICAZIONI HA STABILITO CHE L'ALIQUOTA APPLICABILE  AI  FABBRICATI
INAGIBILI E AI  FABBRICATI STORICI  DEVE ESSERE RIDOTTA DEL 50%.

 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE  


Se già iscritti al catasto urbano il versamento potrà essere effettuato in due rate  mentre,
se gli immobili sono iscritti nel catasto terreni per il solo anno 2012, è possibile versare
l'IMU in unica soluzione entro il 17 dicembre 2012. Si ricorda infine che tali fabbricati rurali
devono essere iscritti nel catasto urbano entro il 30 novembre 2012.


Il Decreto semplificazioni n.16-2012 ha stabilito che la prima rata è versata nella misura
del 30% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota base.

 

ABITAZIONE DATA  IN USO AI PARENTI


Rispetto alla normativa ICI non trova più applicazione la disposizione che assimilava alle
abitazioni principali le case concesso in uso gratuito ai parenti. Pertanto gli immobili di
proprietà dei genitori e  concessi in comodato al figli sono da considerarsi come seconde
case.

 

IL   CASO   DELLA   DESTINAZIONE   AD   ABITAZIONE   PRINCIPALE   DI   PIU'   UNITA'
IMMOBILIARI


Nel caso in cui il soggetto dimori in una abitazione principale composta da due unità
immobiliari accatastate in modo distinto ai fini IMU si considera abitazione principale solo
uno dei due immobili. Il contribuente è libero di scegliere a quale immobile applicare l'agevolazione. Per applicare l'agevolazione in toto occorre che i due immobili siano accatastati in modo unitario.

 


PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE


Secondo il D.L. n.201-2011 le pertinenze dell'abitazione principale possono appartenere in
via esclusiva alle seguenti tipologie di immobili:


-C/2C/6 E C/7. La categoria C/3 non può essere pertinenza dell'abitazione
principale.


Ai fini IMU è ammessa una pertinenza per ogni tipologia catastale sopra indicata.

 

 

MODALITA’, TERMINI DI PAGAMENTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
IMU


In attesa delle aliquote ufficiali   deliberate dal Comune il versamento di giugno potrà
essere calcolato  con  l'applicazione  delle  aliquote  del  4 X  mille  e del  7,60  x mille  (in
dicembre verrà effettuato il versamento  a conguaglio).
Con la conversione in Legge del Decreto semplificazioni  viene stabilito che il  versamento
andrà fatto in via esclusiva tramite modello F24 (da dicembre è ammesso anche il bollettino postale) alle seguenti date:
100 % unica soluzione al 18 giugno 2012
50% al 18 giugno 2012
50% al 17 dicembre 2012


ovvero in tre rate nelle seguenti date (se il versamento riguarda l'abitazione principale):
100 % unica soluzione al 18 giugno 2012
33%  al 18 giugno 2012
33% al 17 settembre 2012
33% al 17 dicembre 2012


Si segnala che non possono essere effettuati in tre rate i versamenti relativi agli immobili
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e per gli alloggi assegnati dagli
IACP.

 

 

NB.  I COMUNI POSSONO MODIFICARE LE ALIQUOTE IMU PER IL 2012 ENTRO IL
30 SETTEMBRE 2012.


La dichiarazione IMU sugli immobili per i quali l'obbligo di dichiarazione è sorto nel 2012
dovrà essere trasmessa al Comune entro il 30 settembre 2012.
Nel modello F24 devono essere  indicate  separatamente le quote dovute al Comune e le
quote dovute alla Stato. Con la risoluzione n.35/e l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici
tributo:
3912  per abitazione e pertinenza (non occorre indicazione di altro codice in quanto
l'imposta è tutta del Comune;
3913 per i fabbricati rurali ad uso strumentale (solo Comune);
3914  quota per terreni (Comune);
3915  quota terreni (Stato); 3918  quota per il Comune  riferita agli altri fabbricati;
3919  quota per lo Stato   riferita agli altri fabbricati;
3923  interessi accertamento (Comune);
3924  sanzioni accertamento (Comune).


E' stato anche predisposto un nuovo modello F24 ma  l'agenzia ha specificato che fino al  
31 maggio 2013 si potrà utilizzare la versione vecchia del mod. F24 compilando la sezione
ICI.  

Il decreto semplificazioni n. 16-2012 ha inoltre disposto la possibilità di usare il
bollettino postale per il pagamento dell'IMU con scadenza Dicembre 2012.

 

LE DETRAZIONI PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE


E' prevista una detrazione per i proprietari di abitazione principale e relativa pertinenza
nella misura massima di euro 200,00 rapportabile al periodo dell’anno in cui l’immobile
conserva i requisiti di abitazione principale; è stata previsto che, solo per il 2012 e per il
2013, l’incremento di tale detrazione per un importo di euro 50,00 per ciascun figlio
avente un’età non superiore ai 26 anni (fatto salvo il caso che lo stesso dimori effettivamente nell’abitazione in oggetto (non è quindi sufficiente la semplice residenza anagrafica) nel limite massimo di 400 euro. Il figlio di cui sopra non deve anche essere fiscalmente a carico per avere diritto alla detrazione. Viene inoltre chiarito che i Comuni possono aumentare l’importo della detrazione per i figli nel rispetto del loro bilancio.

 

Esempio pratico: immobile acquistato al 100% da un unico contribuente in data 15 maggio
2012 .

 

Il contribuente ha trasferito la residenza anagrafica in data 01 ottobre 2012.
Il contribuente dovrà pagare l' IMU PER OTTO MESI di cui TRE mesi come abitazione
principale.

 

APPLICAZIONE DELLA DETRAZIONE IN PRESENZA DI CONTITOLARI


Se l'abitazione principale è dimorata da uno solo dei contitolari la detrazione spetta in via
esclusiva a questo soggetto; se invece l'abitazione principale è dimorata da più' contitolari
la detrazione spetta a tutti i soggetti indipendentemente dalla percentuale della quota di
possesso.


MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE PER FIGLI CON MENO DI 26 ANNI


Come noto la detrazione base può essere incrementata (solo per il 2012 e 2013) di euro
50 per ciascun figlio  avente  età non  superiore  ad  anni  26  se  conviventi  nella  stessa
abitazione principale e fino ad un massimo di euro 400 (50 euro per massimo 8 figli). La
detrazione va ragguagliata al periodo di spettanza del requisito calcolando come mese
intero il periodo di almeno 15 giorni e il figlio non deve essere necessariamente soggetto a
carico fiscalmente.

 

Esempio:
Figlio nato il 15.10.2012   spetta la detrazione per 3 mesi (50 euro / 12 x 3)
Figlio che compie i 26 anni il 15.10.2012 spetta la detrazione per 10 mesi (50 euro/12x10)

 

 

LE AGEVOLAZIONI  E LE ESENZIONI   IN MATERIA DI IMU
Il Comune, nel rispetto del proprio bilancio, potrà: aumentare la detrazione prevista
dalla legge di euro 200 e di euro 50 per i figli; potrà prevedere riduzioni o aliquote
agevolate per particolari immobili quali: storici, dati in uso ai parenti e posseduti da
cittadini Italiani residenti all'estero; prevedere una aliquota ridotta per i beni merci
posseduti dalle imprese ; prevedere la riduzione dell'aliquota per gli immobili degli
anziani o dei disabili che risiedono in Istituti di ricovero (la casa non deve essere locata).

 

Rimangono esenti dall’IMU i seguenti immobili e terreni: 

 

- terreni agricoli situati in aree montane o collinose, gli immobili destinati ad usi culturali (ad esempio musei, biblioteche ecc.), immobili appartenenti alla categoria catastale E (stazioni carburanti), fabbricati destinati a sedi diplomatiche, Unicef ecc, fabbricati destinati al culto o del Vaticano (chiese, conventi ecc.), fabbricati degli enti non commerciali per lo svolgimento di attività istituzionali. Rispetto alla vecchia ICI non possono usufruire della  esenzione dall' imposta gli immobili delle Camere di Commercio, gli Immobili di proprietà Comunale siti sono stati esentati dall'imposta a seguito delle novità introdotte dal Decreto semplificazioni (i Comuni devono invece pagare l'Imu sugli Immobili di loro proprietà che si trovano in altro Comune). Pagheranno l’Imu anche gli Immobili appartenenti alle Provincie se non destinati a compiti Istituzionali dell'Ente che ne è proprietario.


LA DETRAIBILITA’ DELLA NUOVA IMPOSTA IMU
Viene stabilito che l’importo pagato a titolo di IMU è totalmente indetraibile ai fini Irpef, Ires
ed Irap.

 

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